ART. 12 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea, data e orario devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico, secondo le modalità stabilite dall’art. 15 del D.L.vo n° 297/94.

2. Le assemblee possono essere di classe e di istituto. L’assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe.

3. L’assemblea d’Istituto è autorizzata dal Dirigente scolastico su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Indietro

 Avanti