ART. 18 - USO DI AULE SPECIALI – LABORATORI – PALESTRA

1. Gli insegnanti, che devono svolgere attività di insegnamento in aule speciali e in palestra, sono tenuti all’accompagnamento degli alunni, dopo averli raggiunti nelle rispettive aule, nel tragitto aula-laboratorio curando che ciò avvenga nel rispetto delle elementari regole di disciplina.

2. Aule speciali, laboratori e palestra possono essere fruiti da parte degli alunni della scuola anche in ore pomeridiane, solo alla presenza di un docente e dell’assistente tecnico competente e ne sia informato preventivamente il Capo di istituto.

3. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici seguendo le norme igienico-sanitarie prescritte, ed a comportarsi con l’ordinaria diligenza ed in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico. Eventuali manomissioni e furti arrecati a laboratori, biblioteca, attrezzature ed impianti sportivi, nonché eventuali guasti derivanti da un uso non corretto verranno sanzionati disciplinarmente e saranno oggetto, a norma della disciplina codicistica, a richiesta di risarcimento danni.

4. A riguardo i docenti o il personale incaricato sono tenuti ad effettuare un controllo preventivo onde constatare, dopo l’utilizzo, eventuali danni o altro.

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