ART.11 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE E D’ISTITUTO
1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli artt.13 e 14 del D.L.vo n° 297/94, in assemblee di classe. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Non potranno candidarsi come rappresentanti di classe, di istituto o nell’ambito del comitato studentesco quegli studenti a cui siano state comminate delle sanzioni superiori alle note disciplinari da parte del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.
3. Per l’assemblea di classe sono previste due ore al mese suddivise in due incontri di un’ora ciascuno.
4. L’assemblea verrà concessa su richiesta scritta dei rappresentanti di classe, presentata all’ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata, comprendente: i punti all’ordine del giorno (da escludersi assemblee per festeggiamenti o ricorrenze, o o.d.g. che esulano dalla didattica), l’indicazione dell’orario previsto, la firma degli insegnanti in orario e assicurando una opportuna rotazione dei giorni e delle ore da utilizzare.
5. Durante le assemblee non è concesso consumare cibi o bevande.
6. Sullo svolgimento dell’assemblea, i rappresentanti di classe redigeranno apposito verbale che verrà presentato nell’ufficio di vicepresidenza.
7. In virtù del disposto della Nota 26 novembre 2003, che reinterpreta l’art. 13 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, le Assemblee di Istituto durante l’orario delle lezioni sono da considerare a tutti gli effetti come attività didattiche.
8. L’assemblea di Istituto deve essere richiesta al Dirigente Scolastico in tempo utile (almeno sette giorni prima) dai rappresentanti d’Istituto, sentito il Comitato Studentesco con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'organizzazione e dei nominativi del comitato di vigilanza.
9. L’assemblea di istituto e di classe può essere richiesta nel corso dell’anno scolastico, avendo cura di farla cadere in giorni della settimana diversi, per la trattazione di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente all’ordine del giorno ed essere integrata con la partecipazione di esperti dei singoli temi. L’assemblea d’Istituto può essere, destinata a tutte le classi insieme o articolarsi, in via eccezionale, in diverse assemblee per indirizzo o per classi di primo e secondo biennio.
10. Per rendere più partecipata, più motivata e quindi più proficua l’assemblea d’istituto, su richiesta del comitato studentesco, può essere annualmente istituita una commissione formata da rappresentanti degli studenti e dei docenti, finalizzata a individuare temi ed eventuali relatori e a programmare tempi e modalità delle assemblee mensili.
11. L’assemblea di Istituto può essere sciolta dal Capo di istituto o da un suo delegato in caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento e/o di sopravvenienza di fatti o condotte che rendano inopportuno lo svolgimento.
12. Nelle assemblee di istituto e di classe si applica quanto disposto dal comma 8 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 297/94, relativo al diritto del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, e dei docenti che lo desiderino, di poter assistere all’assemblea. Il docente in servizio ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività assembleare e di segnalare alla dirigenza la gestione dispersiva e inconcludente dell’assemblea. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.