ART. 3 - INGRESSO A SCUOLA E AVVIO DELLE LEZIONI
1. L’ingresso a scuola dovrà avvenire fra le 8.15 e le 8.25 e concludersi, solo per gli alunni pendolari, entro le ore 8.30. Oltre tale orario il ritardo dovrà essere motivato e giustificato; in assenza di motivazioni reali, plausibili e documentate, e in presenza di un numero maggiore di cinque ritardi, l’alunno non sarà accettato a scuola per l’intera giornata.
2. L’insegnante deve trovarsi in classe entro le 8.10 (CCNL, art. 29, comma 5). Per eventuali richieste di supporti didattici egli dovrà rivolgersi al collaboratore scolastico del reparto.
3. Gli alunni NON possono sostare nell’atrio interno prima dell’inizio delle lezioni e devono accedere alle aule subito dopo il suono della 1ª campana, dalle ore 8:10 e non oltre le 8.15. Alle ore 8.15 gli studenti dovranno trovarsi all’interno delle aule.
4. Il personale ausiliario dislocato nei piani deve comunicare al Dirigente scolastico o ai collaboratori se ci sono classi prive di docente al fine di accelerare le conseguenti sostituzioni.