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ART. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. I rapporti docenti-alunni devono essere improntati sulla credibilità, equilibrio, professionalità del docente, sul riconoscimento della sua autorevolezza e del suo ruolo e sempre nel reciproco rispetto.

2. Le sanzioni disciplinari costituiscono un intervento eccezionale finalizzato in ogni caso ad una corretta impostazione del rapporto educativo.

Ai sensi dei DPR n 249/98, DPR n 235/07, D.P.R. n. 134 8 agosto 2025, in attuazione della Legge 150/2024, saranno adottate le sanzioni disciplinari previste dal seguente prospetto:

Comportamenti oggetto di sanzione Sanzione Organo intimante
a.
  • Assenze e ritardi ingiustificati.
  • Negligenze nell’assolvimento dei doveri degli studenti (essere sprovvisto dell’occorrente per le lezioni, rimanere senza motivo fuori dal’aula, …)
  • Richiamo scritto
  • Nota disciplinare in caso di reiterazione e richiamo ai genitori

  • Docente di classe
  • Docente di classe
  • Coordinatore di classe
b.
  • Disturbo e/o interruzione dell’attività didattica (ostacolare lo svolgimento dell’attività scolastica, comportamento non corretto non rispettoso dei compagni e dei docenti, schiamazzi, disturbo, ingiurie; espressioni volgari e/o Imprecazioni;
  • Allontanamento dall’aula senza permesso ….)
  • Tenuta sconveniente dell’aula
  • Nota disciplinare e colloquio anche telefonico con i genitori
  • Pulizia dell’aula alla fine delle attività didattiche
  • Il docente in orario
c.
  • Fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola
  • Nota disciplinare e colloquio anche telefonico con i genitori
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 27.50 a € 275.00
  • Il docente in orario;
  • Il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore
d.
  • Uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni o le verifiche
  • Nota disciplinare e valutazione negativa della prova
  • Il docente di classe
e.
  • Uso improprio dei cellulari (filmati e registrazioni senza autorizzazione)
  • Sospensione con obbligo di frequenza per 1/2 giorni e
    attività di approfondimento
    sulle conseguenze del
    comportamento. Comporta il coinvolgimento dello
    studente in attività di
    approfondimento sulle conseguenze dei
    comportamenti che hanno determinato il
    provvedimento disciplinare;
    (art. 4, c. 8-bis)
  • Consiglio di classe;
f.
  • Gravi comportamenti e illeciti disciplinari
  • Nota disciplinare
  • Sanzioni alternative
  • Allontanamento dalla scuola di 1/2 giorni (coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare). (art. 4, c. 8-bis)
  • Il docente in orario;
  • Consiglio di classe;
  • Dirigente Scolastico o un suo collaboratore.
g.
  • Reiterazione delle condotte sub b) c) e)

(il C.d.C. valuterà l’opportunità di irrogare la sospensione in relazione alla specificità e al contesto dell’infrazione)

  • Sospensione con obbligo di frequenza per la durata superiore a due giorni e fino a 15 gg; (art. 4, c. 8-ter)
  • Attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate o presso l’Istituzione Scolastica nel caso in cui non vengano
    individuate le strutture convenzionate da parte del USR.
    Tali attività possono
    proseguire, anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. (art. 4, c. 8-quinquies)
  • Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e di conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione
  • Il Consiglio di Classe (docenti, rappr. degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, propone una sanzione alternativa
h.
  • Manomissioni, atti vandalici, danneggiamenti, distruzione e furto di materiale, corredo, sussidi e strumenti didattici, arredi e parti della struttura scolastica
  • Accertamento dell'infrazione da parte del docente responsabile della classe o del personale non docente.
  • Procedure e modalità di pagamento della sanzione sono definite dal Dirigente Scolastico e per gravi danni dal Consiglio d’Istituto.
  • Il Consiglio d’Istituto a seguito della valutazione dei danni procede alla richiesta del risarcimento.
i.
  • Violenze fisiche e/o psicologiche contro altri studenti o terzi, lesive della integrità psicofisica e della riservatezza delle persone;
  • Azioni di bullismo o cyber bullismo;
  • Allontanamento arbitrario dall’Istituto;
  • Assunzione di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche;
  • Spaccio;
  • Furto;
  • Diffusione di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione e piattaforma social senza espressa autorizzazione, ...
  • Sospensione con obbligo di frequenza per la durata superiore a due giorni e fino a 15 gg; (art. 4, c. 8-ter)
  • Attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate o  presso l’Istituzione Scolastica nel caso in cui non vengano individuate le strutture convenzionate da parte del USR. (art. 6, c. 3-bis).

Tali attività possono proseguire, anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

  • Il Consiglio di Classe
l.
  • Reiterazione delle condotte sub h) i) e reati rilevanti anche sul piano penale
  • Allontanamento dalla scuola superiore a 15 giornio svolgimento da parte dello studente di attività di cittadinanza solidale: (art. 4, c. 8-sexies)
  • Voto inferiore ai 6/10 nel comportamento, in applicazione del DPR122/2009 e della normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.

Il Consiglio di istituto delibera un percorso di recupero in coordinamento con famiglia, servizi sociali e, se necessario, autorità giudiziaria.

L’allontanamento può essere disposto nei casi di reati che violano dignità e rispetto della persona, atti di violenza o situazioni di pericolo.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso strutture esterne convenzionate, inserite in un elenco predisposto dall’USR;

  • devono essere regolate da convenzioni che definiscono percorso, contesto, tempi, limiti, figure di riferimento e responsabilità;
  • prevedono che l’obbligo di vigilanza sugli studenti sia in capo alle strutture ospitanti.
  • Il Consiglio d’Istituto

1. I provvedimenti di allontanamento potranno essere commutati con le seguenti attività: pulizia dell’aula, del giardino o di altri ambienti scolastici in affiancamento al personale ATA o docente; attività sociali e di cittadinanza solidale.

2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato secondo le seguenti fasi: contestazione degli addebiti , in forma scritta da parte del dirigente scolastico sentito il docente/coordinatore di classe, convocazione del C.d.C. straordinario (docenti, rappr. degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti), notifica del provvedimento disciplinare deliberata dal consiglio di classe.

3. Lo studente, entro il suindicato termine, potrà esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto e, qualora fosse necessario, in presenza dei suoi genitori o di colui che ne ha la tutela giuridica.

4. Della decisione presa dagli organi competenti verrà data comunicazione formale dal Dirigente scolastico all’interessato ed ai genitori.

5. Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte degli allievi entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia dell’Istituto.

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