ART. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI
1. I rapporti docenti-alunni devono essere improntati sulla credibilità, equilibrio, professionalità del docente, sul riconoscimento della sua autorevolezza e del suo ruolo e sempre nel reciproco rispetto.
2. Le sanzioni disciplinari costituiscono un intervento eccezionale finalizzato in ogni caso ad una corretta impostazione del rapporto educativo.
Ai sensi dei DPR n 249/98, DPR n 235/07, D.P.R. n. 134 8 agosto 2025, in attuazione della Legge 150/2024, saranno adottate le sanzioni disciplinari previste dal seguente prospetto:
| Comportamenti oggetto di sanzione | Sanzione | Organo intimante | |
| a. |
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| b. |
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| c. |
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| d. |
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| e. |
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| f. |
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| g. |
(il C.d.C. valuterà l’opportunità di irrogare la sospensione in relazione alla specificità e al contesto dell’infrazione) |
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| h. |
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| i. |
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Tali attività possono proseguire, anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. |
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| l. |
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Il Consiglio di istituto delibera un percorso di recupero in coordinamento con famiglia, servizi sociali e, se necessario, autorità giudiziaria. L’allontanamento può essere disposto nei casi di reati che violano dignità e rispetto della persona, atti di violenza o situazioni di pericolo. Le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso strutture esterne convenzionate, inserite in un elenco predisposto dall’USR;
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1. I provvedimenti di allontanamento potranno essere commutati con le seguenti attività: pulizia dell’aula, del giardino o di altri ambienti scolastici in affiancamento al personale ATA o docente; attività sociali e di cittadinanza solidale.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato secondo le seguenti fasi: contestazione degli addebiti , in forma scritta da parte del dirigente scolastico sentito il docente/coordinatore di classe, convocazione del C.d.C. straordinario (docenti, rappr. degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti), notifica del provvedimento disciplinare deliberata dal consiglio di classe.
3. Lo studente, entro il suindicato termine, potrà esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto e, qualora fosse necessario, in presenza dei suoi genitori o di colui che ne ha la tutela giuridica.
4. Della decisione presa dagli organi competenti verrà data comunicazione formale dal Dirigente scolastico all’interessato ed ai genitori.
5. Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte degli allievi entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia dell’Istituto.

