ART. 17 - ORGANO DI GARANZIA

1. L’organo di garanzia è costituito da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- Un rappresentante dei docenti più un componente supplente
- Un rappresentante dei genitori più un componente supplente
- Un rappresentante degli studenti più un componente supplente

2. L’organo di garanzia svolge i seguenti compiti:

  1. - Decide, in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
    - Decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

3. L’organo di garanzia è convocato dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Per la validità della sua riunione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti ed il voto della metà più 1.


4. L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del 
rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. 

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